Con la Legge n.40/2020 (che ha convertito il Decreto Legge n.23 dell’8 Aprile 2020 c.d. Decreto Liquidità), lo Stato, per agevolare l’accesso al credito delle aziende che risultano danneggiate dal Covid-19, si fa garante del settore produttivo e agevola l’erogazione dei finanziamenti da parte degli istituti di credito, attraverso una Garanzia ISMEA o MCC che può arrivare anche al 100% dell’importo richiesto.
Per il Settore Agricolo e Agroindustriale, questa opportunità è data a tutte le aziende a prescindere dal livello di fatturato, la dimensione aziendale e l’organizzazione interna.
Lo Stato, anche attraverso ISMEA, prevede agevolazioni sottoforma di garanzia sui finanziamenti, fino al 100% dell’importo richiesto.
Per tutte le operazioni con Garanzia ISMEA, conformemente a quanto previsto dalla Legge n.40/2020 (che ha convertito il Decreto Legge n.23 dell’8 Aprile 2020 c.d. Decreto Liquidità), trovano applicazione i nuovi limiti di importo massimo garantito per singola impresa PMI pari a 5 milioni di euro e di percentuale massima di garanzia pari fino al 100% dell’importo del finanziamento.
Per avere maggiori informazioni e accedere agevolmente alla richiesta di garanzia è sufficiente contattarci al 375/589.0978 – 338/493.2824 o inviare una mail a info@studiodms.eu.
MA IN COSA CONSISTONO LE MISURE SOPRA RIPORTATE?
Una Garanzia ISMEA del 100% GRATUITA sui prestiti con importi non superiori a 30.000,00 Euro, con rimborso fino a 10 anni.
Si specifica che la richiesta di garanzia ISMEA al 100% è su prenotazione del fondo disponibile.
Una Garanzia ISMEA del 90% GRATUITA (incrementabile al 100% attraverso i confidi) per i prestiti con valori massimi che non dovranno avere importo maggiore rispetto al più alto valore tra:
Il doppio del costo del personale (compreso gli oneri sociali);
- Il 25% del fatturato per il 2019;
- il doppio della spesa salariale annua(inlcusi oneri sociali e costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti)
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiori a 500. In questo caso è necessario presentare una apposita autocertificazione che attesti questo fabbisogno
- per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
In questo caso, sarà effettuata un’istruttoria che riguarda il merito creditizio ma non l’analisi andamentale. Si specifica inoltre che potranno comunque accedere alla garanzia tutte quelle aziende che presentano, alla data della richiesta, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”, anche prima della data del 31 gennaio 2020.
…… ma quali interventi sono finanziabili?
Gli interventi finanziabili sono i classici interventi previsti da ISMEA di seguito elencati:
– GARANZIA ISMEA PER ACQUISTO DI BENI IMMOBILI |
– GARANZIA ISMEA PER ACQUISTO ATTREZZATURE |
– GARANZIA ISMEA PER ACQUISTO MACCHINE O BESTIAME |
– GARANZIA ISMEA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DA LAVORARE |
– GARANZIA ISMEA PER COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI |
– GARANZIA ISMEA PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA (ENERGIE RINNOVABILI) |
– GARANZIA ISMEA PER LIQUIDITA’ COVID19 |
– GARANZIA ISMEA PER MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI |
– GARANZIA ISMEA PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO |
– GARANZIA ISMEA PER RICERCA |
– GARANZIA ISMEA PER RINEGOZIAZIONE COVID19 |
– GARANZIA ISMEA PER RISTRUTTURAZIONE COVID19 |
– GARANZIA ISMEA PER SPERIMENTAZIONE |
– GARANZIA ISMEA PER VALORIZZAZIONE COMMERCIALE DEI PRODOTTI |
La Garanzia ISMEA 80% GRATUITA (incrementabile al 90% attraverso i confidi) per le imprese agricole è richiedibile per finanziamenti in essere non precedentemente garantiti, per questo strumento è previsto un ulteriore erogazione minima del 10% rispetto al debito residuo rinegoziato.
Nel caso di delibera del finanziamento dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Liquidità” n.23 dell’8.4.2020, l’erogazione per liquidità prevista è del 25% minimo rispetto al debito residuo rinegoziato.